Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di
carattere normativo e amministrativo generale
1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle
relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui
propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle
norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le
direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati
dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina
l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
1-bis.
Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul
sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia
dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al
Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base
temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del
presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
(comma introdotto dall'art. 29, comma 3, legge n. 98 del 2013)
2. Con
riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le
funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza
dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi
ufficiali aggiornati.