Enti controllati
Gli
obblighi previsti dalla sezione Società partecipate non riguardano questa
pubblica amministrazione.
Sottosezioni
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- Creato il 13/04/2017 12:04:28 da Paola Patruno
- Pubblicato il 13/04/2017 12:04:28 da Paola Patruno
- Pubblicato il 13/04/2017 12:04:28 da Paola Patruno
D. Lgs. 33/2013
Art. 22 -
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati,
e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle
partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a)
l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e
finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone
l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto
privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a
controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti
costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a
queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria,
poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2.
Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono
pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della
eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno,
all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi
agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento
economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il
collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei
quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli
articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione
dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in
loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di
trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società
direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente
controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui
al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati
regolamentati e loro controllate.
D. Lgs. 33/2013
Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.
Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.