- Creato il 11/04/2017 11:10:44 da Paola Patruno
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Normativa di riferimento
Dlgs 33/2013,
Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di
informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già
previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 195.
2. Le
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in
conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché
le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali
informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita
sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi
i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione
degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla
stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente
già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori
a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il
potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel
rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni
del presente decreto.