- Creato il 11/04/2017 11:19:18 da Paola Patruno
- Pubblicato il 11/04/2017 11:19:18 da Paola Patruno
Normativa di riferimento
Dlgs 33/2013, Articolo 42 - Obblighi di pubblicazione
concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario
in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le
amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa
delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio
dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli
interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.