Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione
di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono
determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241
del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.