Art. 30 - Obblighi di pubblicazione
concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli
immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o
percepiti.
Gli obblighi previsti dall'Art. 30 non riguardano questa pubblica amministrazione.