Art. 42 - Obblighi di pubblicazione
concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e
urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso
di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le
amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di
urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di
legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali
intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.