Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 40
Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali
restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste
dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19
agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005,
pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto
previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita'
istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo
decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico
rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni
ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto
di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli
obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata
alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli
accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di
informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni
del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori
accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di
informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente
decreto.
La voce richiesta NON è prevista per l'Istituzione Scolastica.