rt. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi
straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione
vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in
base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi
di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme
di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali
intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli
interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.