Riferimenti normativi
Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Pagina in Allestimento
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Amministrazione Trasparente
-
Disposizioni Generali
-
Organizzazione
-
Consulenti e collaboratori
-
Personale
-
Bandi di Concorso
-
Performance
-
Enti controllati
-
Attività e procedimenti
-
Provvedimenti
-
Controlli sulle imprese
-
Bandi di gara e contratti
-
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
-
Bilanci
-
Beni immobili e gestione patrimonio
-
Controlli e rilievi sull'amministrazione
-
Servizi erogati
-
Pagamenti dell'amministrazione
-
Opere pubbliche
-
Pianificazione e governo del territorio
-
Informazioni ambientali
-
Strutture sanitarie provate accreditate
-
Interventi straordinari e di emergenza
-
Altri contenuti