Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi
titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato
l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso
dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del
numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Sottosezioni
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