Riferimenti Normativi – D.Lgs.33/2013
Articolo 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4.
L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso
subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi
eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione
ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente
decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del
medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.