Contenuti disponibili in Accesso Civico
-
IL DIRITTO DI ACCESSO
-
IL DIRITTO DI ACCESSO Plink
- Creato il 27/11/2017 12:44:27 da Angelo PICCOLI
- Modificato il 24/03/2018 11:59:18daAngelo PICCOLI
- Pubblicato il 27/11/2017 12:44:27 da Angelo PICCOLIAccesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è Chiesto l'accesso. Accesso civico riguarda indifferentemente documenti, dati e informazioni. Si distinguono due tipologie di accesso civico: Semplice (D. L.vo n. 33/2013 - D. L.vo n. 97/2016); Generalizzato (D. L.vo n. 97/2016). L'istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione alcuna. Al riguardo l'ANAC (cfr. Linee guida) ha precisato che la richiesta non deve essere generica tuttavia ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione del quale si chiede accesso. L'istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. L'ente deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dallo stesso, ma è escluso che -per rispondere alla richiesta di accesso- sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, ovvero a rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato. Accesso civico semplice (art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016) (Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria). L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 c. 1 del D. L.vo n. 33/14.3.2013, come modificato dal D. L.vo n. 97/25.5.2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Algeri MARINO” di Casoli, la Dirigente Scolastica dott.ssa Costanza CAVALIERE, come di seguito specificato: posta ordinaria, all’iindirizzo: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Algeri MARINO”, Via del Campo Sportivo n. 35 – 66043 Casoli (CH). Posta elettronica chis00300b@istruzione.it. Posta PEC chis00300b@pec.istruzione.it. Direttamente presso gli Uffici di Segreteria Protocollo presso la sede centrale di Casoli dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Marino”. Il modulo di accesso civico semplice è reperibile sul sito: www.iisalgerimarino.gov.it. Area Amministrazione Trasparente . Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’IIS “A. Marino”, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.
Il Procedimento.
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Responsabile del Procedimento detentore dei dati che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, c. 9 ter della L. n. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9 ter citato.
Tutela dell'accesso civico.
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal D. L.vo n. 104/2.7.2010. Il Responsabile della trasparenza è la Dirigente Scolastica, dott.ssa Costanza CAVALIERE. Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza. È il Responsabile dell’Ambito Territoriale di Chieti-Pescara o, in caso di incarico vacante, il Direttore Generale dell'U.S.R. Abruzzo dott.ssa Antonella TOZZA. L'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza, è disponibile nel sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo: http://www.abruzzo.istruzione.it/.
MODULISTICA Modulo richiesta accesso civico semplice.
2. FOIA - Freedom of Information Act Accesso civico generalizzato (art.5 c.2, D.L.vo n. 33/2013 come modificato dal D. L.vo n. 97/2016) (Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria) Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 regola la nuova forma di accesso civico cd. "generalizzato", caratterizzato dallo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. A tali fini, è, quindi, disposto che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione". Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’Istituto di Istruzione Superiore “Algeri MARINO”, Dirigente Scolastica Dott.ssa Costanza CAVALIERE, come di seguito specificato: posta ordinaria, all’indirizzo: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Algeri MARINO”, Via del Campo Sportivo n. 35 – 66043 Casoli (CH). Posta elettronica chis00300b@istruzione.it.
Posta PEC chis00300b@pec.istruzione.it.
Direttamente presso gli Ufficio di Segreteria - Protocollo presso la sede centrale di Casoli dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Marino”. Il Modulo di accesso civico generalizzato è reperibile sul sito: www.iisalgerimarino.gov.it . Area Amministrazione Trasparente. Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’IIS “A. Marino”, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ad atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. L.vo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del medesimo D. L.vo di pertinenza dell’I.I.S. A. Marino di Casoli.
Il Procedimento.
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà a istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D. L.vo n. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali contro interessati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tal e accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Direttore U.S.R. Abruzzo) che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Tutela dell'accesso civico.
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal D. L.vo n. 104/2.7.2010. Il Responsabile della trasparenza è la Dirigente Scolastica, dott.ssa Costanza CAVALIERE. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nel Direttore dell’U.S.R. Abruzzo alla mail: direzione-abruzzo@istruzione.it. MODULISTICA Modulo di accesso civico generalizzato NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto Trasparenza n. 33/14.3.2013 Decreto legislativo n. 97/25.5.2016 Linee guida ANAC accesso civico - Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.
-