D.Lgs. 33/2013 - Articolo 31
Art. 31:Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi
indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo
all'indicazione in forma
anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre,
la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al
bilancio di previsione
o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di
esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei
conti riguardanti
l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro
uffici.