D.Lgs. 33/2013 - Articolo 38
Art. 38: Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione
e valutazione delle opere pubbliche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'
articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente
gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le
informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema
tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con
l'Autorita' nazionale anticorruzione,
che ne curano altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti
web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'
articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.