Informazioni ambientali( non di pertinenza in ambito scolastico)
- Creato il 14/02/2018 22:07:44 da PINNA GIORGIO
- Pubblicato il 14/02/2018 22:07:44 da PINNA GIORGIO
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto le
istituzioni scolastiche non forniscono le informazioni di cui all’Art.
40 del D.L.vo 33/2013
Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In
materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di
maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108,
nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e
in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni
ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie
attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del
medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato
specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni
ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di
accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di
cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla
stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli
accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di
informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni
del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori
accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di
informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente
decreto.