Art. 32, c. 2, lett. a
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o
il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi
pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e
il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento
all'esercizio finanziario precedente.
Art. 10, c. 5 D.lgs
33/2013
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi
dell'articolo 32.