L'articolo
5 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come
modificato dal Decreto legislativo 97/2016, ha introdotto due tipologie di
accesso civico:
-
l’accesso civico semplice (art. 5,
comma 1, del D. Lgs. 33/2013)
-
l’accesso civico generalizzato (FOIA)
(art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2016)
L’accesso civico semplice
Riguarda il diritto di chiunque di richiedere documenti,
informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la
pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente. È
esercitabile da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di
qualificazione.
Come si esercita
L’istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere
motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza (Dirigente
Scolastico), che, in caso di accoglimento dell’istanza, provvede entro 30
giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni ed i documenti richiesti e
comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo
collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già
pubblicate, l’Amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale.
La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito MODULO ACCESSO CIVICO
con una delle seguenti modalità:
-
invio telematico ovvero con posta
ordinaria all’ufficio che detiene il dato;
L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA: Freedom of information
act)
Consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o
dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, in base a quanto previsto dall’5bis del suddetto decreto legislativo.
Come si esercita
L’istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non
deve essere motivata, ma deve identificare in maniera chiara e puntuale i
documenti, atti o informazioni per i quali si fa richiesta di accesso; non sono
pertanto ammesse richieste di accesso civico generiche. Nel caso di richieste
relative ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati o
informazioni tali da compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione,
la stessa può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e
l’interesse al buon andamento dell’’attività amministrativa.
La richiesta si può presentare all’ufficio che detiene i documenti.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso
e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicato al
richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e limiti
previsti dall’articolo 5, commi 5 e 6 del D. Lgs 33/2013.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso
devono essere motivati con riferimento ai casi di esclusione e ai limiti
stabiliti dall’articolo 5-bis,
recante “Esclusioni e limiti all’accesso civico” d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33., recante “Esclusioni e limiti all’accesso civico”.
La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito MODULO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
con una delle seguenti modalità:
-
invio telematico ovvero con posta
ordinaria all’ufficio che detiene il dato;
RESPONSABILE E
INDIRIZZI
Il referente alla trasparenza dell’Istituzione Scolastica è:
Dirigente
Scolastico Dott. Gianluca Dradi
L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è
il seguente:
PEC: RASL020007@pec.istruzione.it
PEO: RASL020007@istruzione.it
Contenuti disponibili in Accesso Civico
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REGISTRO DEGLI ACCESSI
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REGISTRO DEGLI ACCESSI Plink
- Creato il 18/10/2021 17:04:08
- Pubblicato il 18/10/2021 17:04:09Allegati Registro degli accessi.pdf 1.0
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REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO
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REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO Plink
- Creato il 28/02/2017 10:33:05
- Modificato il 02/03/2017 09:21:21
- Pubblicato il 28/02/2017 10:33:05ACCESSO CIVICO
PEC rasl020007@pec.istruzione.it
Allegati Regolamento accesso civico liceo artistico-1.pdf 1.0 istanza_accesso_l_241_compilabile.pdf 1.0 modulo_accesso_civico.pdf 1.0 modulo_accesso_civico_generalizzato.pdf 1.0
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