Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti
i servizi erogati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano la
carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi
pubblici.
Questa istituzione scolastica NON ha
ricevuto rilievi dagli organi di controllo interno, dagli organi di revisione
amministrativa e contabile.
Questa istituzione scolastica NON
ha ricevuto rilievi dalla Corte dei Conti, riguardanti l’organizzazione e
l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.