Si riportano i riferimenti normativi.
Art. 31: Obblighi di pubblicazione
concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e
sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui
si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di
controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e
tutti
i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti,
riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di
singoli uffici.
Il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci", non ha recepito rilievi degli organi di
controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile o
rilievi della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e
l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.