Tipologie di procedimento
Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 35, c. 1,2
Dlgs 33/2013 –
Articolo 35, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione
relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive
e l’acquisizione d’ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di
procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono
pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici
e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso,
l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione
del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare
all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da
norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché
gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di
accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi
per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i
tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con
le informazioni di cui all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità
dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo
andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e
formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i
relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti
moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il
mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o
documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un
termine congruo.
Sezioni informative
sui procedimenti:
- Modulistica
- Iscrizioni
- Modalità per l’effettuazione di pagamenti
- Servizi on line
Responsabili:
L’unico responsabile dei procedimenti e
dell’unità organizzativa è il Dirigente Scolastico.
Termini
Il termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, come
previsto dalla legge, è di 30 giorni (Legge 214/1990).