Articolo 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto la tipologia di questa istituzione scolastica non può possedere i beni immobili di cui all’ Art. 30 del D. L.vo 33/2013.