Direttive, programmi, circolari, istruzioni emanati dall'amministrazione
e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o
dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici
di condotta (vedi Codice disciplinare).
Art. 12 c.1,2
Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n.
839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni
pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
«Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e
l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i
programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina
l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di
condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che
regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività
di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli
atti e dei testi ufficiali aggiornati.